In materia di trasporto dei rifiuti speciali, soprattutto con riferimento ai nuovi obblighi per i trasportatori ed al rinnovato regime di controlli sistematici, sono coinvolti tutti i trasportatori in “conto proprio”, ovvero coloro che realizzano quantità molto limitate di rifiuti e successivamente trasportano gli stessi allo smaltimento senza ricorrere a professionisti terzi.
La novità significativa è che mediante la circolare 29 maggio 2015 n. 437 il Comitato nazionale dell’Albo riporta con chiarezza la necessità di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per tutti i trasportatori di rifiuti speciali, anche nel caso in cui tali rifiuti siano stati assimilati agli urbani.
Il fondamento risale al Dlgs 152/2006 che comprende l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali anche per chi effettua “raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno”, senza deroga per i rifiuti assimilati agli urbani.
La circolare precisa che l’iscrizione all’Albo è prevista nella relativa ed apposita categoria, coincidente con la “2bis” prevista dal dm Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, mentre i trasportatori “in conto proprio” di differenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi devono invece iscriversi all’Albo gestori nella diversa categoria “5”. Inoltre saranno sempre più sistematici i controlli sulle dichiarazioni rese.
Sul tema dichiarazioni la circolare ricorda che esiste un obbligo di tracciamento telematico dei rifiuti, ma solo se i quantitativi risultano significativi.
Per completezza di informazioni si precisa, in ultimo, che i soggetti coinvolti dal tracciamento telematico sono: “Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5”.