Il d.lgs. 231 del 2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
La normativa si applica agli enti forniti di personalità giuridica alle società e alle associazioni anche sprovviste di personalità giuridica.
Perché la condotta possa considerarsi penalmente rilevante è necessario che questa sia stata posta in essere nell’interesse e/o in vantaggio dello stesso ente da parte di soggetti posti ai ruoli apicali e direzionali dell’impresa stessa.
Di fronte alla commissione di un reato però l’ente non è totalmente sprovvisto di tutela e di strumenti di difesa.
La dimostrazione in giudizio dell’essere dotato di un sistema di sicurezza forte e di un modello di organizzazione idoneo ad evitare la commissione di illeciti penali è utile a far sì che l’azienda non sia obbligata a subire sanzioni e risarcimenti per colpa di comportamenti contra legem messi in atto da dipendenti poco seri ed inaffidabili.
L’essere provvisti alla data del compimento del reato, o addirittura la redazione successiva all’avvenimento dannoso, del Modello organizzativo di Gestione potrebbe cioè rappresentare per l’impresa il mezzo attraverso il quale evitare pesanti sanzioni interdittive e/ o addirittura elemento esimente della responsabilità dell’ente.