I diritti dell’interessato nella nuova informativa alla luce della nuova disciplina comunitaria

Protezione dei dati

I diritti dell’interessato nella nuova informativa alla luce della nuova disciplina comunitaria

7d5737a05048edc134dc71bbe32c72a6_w1060 h
Privacy - Blog 29/05/2017 Saev Group

Con il nuovo Regolamento europeo 2016/679 l’informativa diventa sempre più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.

Poiché molti imprenditori vedono oggi la “privacy” solo come un disturbo da gestire soltanto per non incorrere in sanzioni e, quindi, come una pratica da sbrigare nel modo più indolore possibile, la stessa cultura della sicurezza informatica è ad oggi ancora poco radicata.

Come poco diffusa è anche la consapevolezza che l’asset più importante di ogni attività di impresa è riconducile ai propri dati. I diritti dell’interessato, alla luce della nuova disciplina in materia di protezione dei dati sono più ampi e maggiormente tutelati (Diritto all’oblio) (art. 17)

Fino a oggi questo diritto era un prodotto dell’elaborazione giurisprudenziale, dalla quale era definito come il diritto dell’individuo ad essere “dimenticato” dalle banche dati, dai mezzi di informazione, o dai motori di ricerca.

Il Nuovo Regolamento attua il riconoscimento su base legislativa del diritto all’oblio. Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.

L’informativa deve essere pertanto conferita con un linguaggio conciso, semplice e facilmente intelligibile, cioè alla portata di ogni livello di alfabetizzazione.

La comunicazione dell’informativa è considerata legittima anche se attuata con mezzi mutuati dalla tecnologia informatica, come il “flag” all’interno del quadratino, che dimostrino di aver almeno suscitato per un istante l’attenzione dell’interessato sul problema.

Queste chiare indicazioni rispondono a un sentimento di trasparenza nei rapporti commerciali molto sentito a livello europeo.

Per rispondere a queste esigenze di trasparenza l’informativa deve dare ragione delle finalità del trattamento, deve indicare per quanto tempo i propri dati verranno conservati negli archivi del titolare ovvero con quali criteri questo periodo viene stabilito e se verranno o meno trattati anche da terzi per motivi comunque connessi con le finalità dichiarate.

L’informativa deve altresì rendere l’interessato edotto dei propri diritti, come quello di chiedere conto in qualsiasi momento dell’entità e dello stato dei propri dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi nel caso si rivelassero inattendibili.

In relazione a quest’ultima ipotesi, limitatamente ai dati trattati via web dai motori di ricerca, proprio in considerazione della particolare natura del mezzo di diffusione del dato si è venuta negli ultimi tempi consolidando l’idea che in questo caso l’interessato non possa tout court chiedere la cancellazione del dato trasmesso e reso pubblico (diritto all’oblio), in vista anche della tutela del diritto all’informazione degli utenti della rete: così in tali casi si parla di “deindicizzazione” del dato; ogni cittadino comunitario può richiedere direttamente al motore di ricerca la soppressione di un collegamento ad una pagina web che contenga dati personali ad esso riferibili ma l’informazione rimane comunque in rete.

Concludendo, i contenuti dell’informativa, devono, quindi, essere valutati attentamente e vanno personalizzati in funzione delle specifiche esigenze del titolare del trattamento consentendo di cogliere le opportunità per acquisire un vantaggio competitivo sul mercato tutelando il proprio business e la propria immagine.

Potrebbe interessarti anche...

Notizie dal Blog

Eventi, Normative, Novità e Consigli dei Nostri esperti

I diritti dell’interessato nella nuova informativa alla luce della nuova disciplina comunitaria
Protezione dei dati

I diritti dell’interessato nella nuova informativa alla luce della nuova disciplina comunitaria

Necessario è l'adeguamento alla nuova Normativa
La privacy non esiste

Necessario è l'adeguamento alla nuova Normativa

Consulenza e controllo assimilabile all’Organismo di vigilanza ex 231/01
Il DPO nelle P.A.

Consulenza e controllo assimilabile all’Organismo di vigilanza ex 231/01

Il working party 29 ne chiarisce i termini
Devo nominare un DPO?

Il working party 29 ne chiarisce i termini

Strumento di contrasto agli attentati terroristici
La protezione dei dati

Strumento di contrasto agli attentati terroristici

Come “blindare” il sistema informativo e garantire un corretto trattamento dei dati dei correntisti.
Banche: clienti più sicuri con il tracciamento delle operazioni

Come “blindare” il sistema informativo e garantire un corretto trattamento dei dati dei correntisti.

Le regole del garante per rispettare la privacy dei cittadini e dei dipendenti
La PA su Internet

Le regole del garante per rispettare la privacy dei cittadini e dei dipendenti

Tutto quello che l'albergatore deve sapere
Le regole Privacy per gli hotels

Tutto quello che l'albergatore deve sapere

Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.
Giustizia: il Garante privacy fissa le regole per la mediazione civile

Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

E' stato consentito di conservare per novanta giorni le immagini registrate
Videosorveglianza e tutela aziendale

E' stato consentito di conservare per novanta giorni le immagini registrate

Rivolto a coloro che svolgono indagini sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini
Linee guida del Garante per gli organismi sanitari

Rivolto a coloro che svolgono indagini sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini

In data 23 Giugno 2011 ha presentato presso la sala della Lupa la relazione sul 14° anno di attività
Relazione 2011 del Garante Privacy

In data 23 Giugno 2011 ha presentato presso la sala della Lupa la relazione sul 14° anno di attività

contatto_banner.jpg

Subito in regola in due mosse...

Prendi appuntamento con un consulente SAEV direttamente presso la tua Azienda e verifica senza impegno il Tuo stato di adeguamento, oppure richiedi subito uno dei Corsi di Formazione SAEV per essere subito operativo.

Saev al Tuo fianco

Scopri tutti i Servizi Saev

I nostri consulenti sapranno seguirti in tutte le fasi dell'adeguamento e della formazione.

Orgogliosi di aver contribuito alla loro impresa

Clienti in regola. E soddisfatti.

Inoxa Logo
Cremeria Rosa Logo
Fondazione Pergolesi Spontini Logo
Elica Logo
Defendi Logo
Schiavoni Logo
Talevi Logo
ristopro Logo
Copyright © 2024 Saev. Tutti i diritti riservati. - Saev SRL - Viale Don Minzoni, 3/f 60035 Jesi (AN) IT - P.IVA 02478240423 - REA: AN - 190683
Web Marketing e Sviluppo Portale Aziendale by Crealia - Strategie Integrate Online e Offline