La Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (sez. lavoro, sentenza 20 agosto 2023) si è recentemente espressa in materia di whistleblowing, dichiarando l’inefficacia della sopensione disciplinare del whistleblower, ordinando, conseguentemente, alla società datrice di lavoro di sospendere le delibere di destituzione dal servizio adottata dal Consiglio di Disciplina, nonché il provvedimento cautelare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione e tutti i successivi e conseguenti provvedimenti adottati nei confronti di un dipendente segnalatore, in quanto considerati ritorsivi nei confronti dello stesso. Veniva, quindi, disposta l’immediata reintegra in servizio del dipendente e veniva condannata la società datrice di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare.
Il lavoratore, addetto alla security aziendale, aveva presentato agli organi di controllo e garanzia della società, nonché al Sindaco di Milano, molteplici segnalazioni – sia informalmente che formalmente – in merito a diversi fatti illeciti (consistenti nella clonazione di biglietti) di cui era venuto a conoscenza e che aveva coinvolto dipendenti della società appartenenti anche a livelli gerarchici molto diversi.
Tali segnalazioni, secondo la tesi (poi accolta) del lavoratore ricorrente, avevano indispettito e incattivito la società che aveva successivamente compiuto una serie di attività ritorsive, protrattesi per oltre cinque anni, nei suoi confronti, consistenti nell’avvio di una pluralità di procedimenti disciplinari, nella presentazione di querele poi sfociate in procedimenti penali, nella comminazione di sanzioni e infine nella destituzione dal servizio.
Il lavoratore aveva presentato presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso le varie delibere adottate dal Consiglio di Disciplina della società datrice di lavoro, nonchè avverso tutti i provvedimenti aziendali presupposti e/o conseguenti ad essi, denunciando l’illegittimità degli stessi, in quanto contrarie alla normativa in materia di whistleblowing ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 24/2023.
Il giudice ha ritenuto inapplicabile tale normativa soltanto per una questione temporale, in quanto il D.Lgs. n. 24/2023 si applica alle segnalazioni o alle denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate a decorrere dal 15 luglio 2023, ma ha in ogni caso accolto il ricorso del lavoratore segnalatore perchè ha ritenuto applicabile al whistleblower tale genere di tutela, in quanto quest’ultima è da considerarsi già suscettibile di eguale applicazione poichè derivante da principi di diritto desumibili all’interno dell’impianto legislativo già vigente.