Responsabilità degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto all’interno dell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per determinati illeciti penali (cd. reati presupposto) compiuti da soggetti in posizione apicale, o sottoposti alla direzione o vigilanza degli stessi, qualora tali reati siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Si tratta sostanzialmente di colpa di organizzazione, ossia la colpa dell’ente è quella di aver predisposto un assetto organizzativo aziendale che abbia consentito alla persona fisica, organica all’ente, di commettere il reato.
Tuttavia, l’ente può andare esente da responsabilità qualora le persone autrici del reato abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sarà, parimenti, esclusa la responsabilità dell’ente quando questi dimostri l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione, idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e che le persone autrici del reato lo abbiano compiuto eludendo fraudolentemente il modello stesso.
Per tale ragione, la predisposizione di un adeguato Modello organizzativo di Gestione rappresenta uno strumento di tutela di vitale importanza per tutti gli enti al fine di tenerli indenni dalle pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

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