A quasi due anni dall’emanazione della l. 107/2015 c.d. “Buona scuola”, di nuovo studenti, strutture scolastiche ed aziende tornano sulla scena del panorama legislativo: il 5 gennaio 2018 infatti sancisce l’entrata in vigore di del Regolamento recante la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” e le modalità di applicazione ai ragazzi della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro durante l’alternanza. Imprenditori ed operatori economici che intendano ospitare all’interno delle proprie aziende ragazzi studenti interessati al lavoro devono da oggi rispettare doveri chiari e regolati. Prendendo avvio dall’analisi dello scopo e dell’obbiettivo per cui si è intesa formalizzare la disciplina dell’alternanza scuola lavoro e cioè il conseguimento e l’integrazione delle competenze curriculari al fine di orientare i ragazzi a scelte consapevoli nella prospettiva dell’ingresso del mondo del lavoro, il Regolamento impone che gli studenti siano guidati in un percorso di formazione e di apprendimento in situazione lavorativa, pur questi non costituendo mai con aziende ed enti ospitanti alcun rapporto individuale effettivo di lavoro. Per quanto attiene il piano della sicurezza sul lavoro, l’art. 5 del Regolamento riconosce il diritto degli studenti a ricevere una formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabile di tale onere è l’istituzione scolastica. E’ cioè l’istituzione scolastica che, in via preventiva, secondo quanto disposto dagli art. 36 e 37 del T.U. 81/08 è obbligata all’organizzazione di corsi di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione certificata e riconosciuta che ovviamente andrà poi integrata con quella più specifica fornita dall’ente ospitante per una prestazione di lavoro eseguita in sicurezza e nel rispetto delle previsioni legislative. Per adempiere a tale dovere di formazione, le strutture scolastiche possono avvalersi di soggetti o enti competenti ad erogare tale servizio, tra i quali l’InaIl e gli Organismi Paritetici ex. Accordo Stato-Regioni del 2011, prevedere un servizio di formazione e-learning tramite le piattaforme pubbliche riconosciute, o fare appello a promotori che operino tramite collaborazioni e compartecipazioni finanziarie definite in sede di convenzione. Allo stesso modo, parimenti ai lavoratori quando necessario, anche gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro sono soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del T.U. 81/08 come successivamente modificato.