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La Corte di Cassazione si esprime sul reato ambientale (Sent del 21/09/2016)

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Sicurezza Ambientale - Blog 22/11/2017 Saev Group

Dopo poco più di un anno approda al vaglio della Corte di Cassazione il primo caso che riguarda il delitto di inquinamento ambientale, uno dei nuovi “ecoreati”, e subito si pongono dilemmi su aspetti fondamentali. Siamo al cospetto del primo intervento esegetico sulle nuove fattispecie, oltretutto reso in sede cautelare e dunque incidentale. È indubbio che si tratti di preziose indicazioni interpretative che potranno indirizzare le future letture delle disposizioni di legge.

Con sentenza della Corte di Cassazione Penale, Terza sezione del 3 novembre 2016, n. 46170, la Suprema Corte vuole correggere il risultato a cui era pervenuto il tribunale di merito, diametralmente opposto. Per il tribunale del riesame, infatti, il reato ipotizzato dal pubblico ministero non era configurabile, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, come inquinamento ambientale. Ciò potrà apparire strano agli occhi del non “operatore del diritto”, tuttavia non è una evenienza inusuale nell’esperienza giudiziaria.

Vediamo perché commentando l’iter processuale nelle sue fasi: nell’ambito di operazioni di drenaggio, finalizzate all’attuazione di un progetto di bonifica di fondali di alcuni moli, la ditta incaricata avrebbe violato palesemente le prescrizioni progettuali che nello specifico prevedevano accorgimenti particolari per limitare l’intorbidimento delle acque. Il tribunale, tra l’altro, in occasione di diversi sopralluoghi aveva verificato che le prescrizioni finalizzare a minimizzare gli effetti dell’attività di drenaggio non erano state rispettate (per fare un esempio, il sistema che consentiva di evitare la dispersione della torbidità nelle acque circostanti doveva essere trattenuto e ancorato sul fondale, mentre in realtà risultava emerse in superficie).

La normativa dettata dall’art. 452 bis c.p. è una fattispecie relativamente giovane vista la sua recente introduzione nell’impianto codicistico (maggio 2015 con legge n. 68). Il tribunale ha infatti riscontrato il comportamento “abusivo” della condotta perché svolta a spregio alle prescrizioni imposte nel progetto di bonifica. Tra l’altro il carattere abusivo sussiste sia in relazione ad inosservanza di prescrizioni perché mancanti o perchè male interpretate o disattese, ma anche per violazione di prescrizioni di tipo amministrativo.

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